Interessantissimo articolo dell’Avv. Paolo Cagliari sul pignoramento delle partecipazioni sociali reperito sul sito del Consiglio dell’ordine di Verona.
Lo allego integralmente perché molto interessante e ne cito alcuni passaggi.
La Cass. civ., Sez. III, 18 agosto 2017, n. 20170, ha affermato che al pignoramento delle quote di srl si applica la regola dettata dall’art. 2914, n. 1), c.c.: pertanto, il pignoramento prevale sulle alienazioni iscritte successivamente a esso, indipendentemente dallo stato soggettivo (di buona o mala fede) di colui che effettua l’iscrizione successiva, visto che non può ritenersi analogicamente applicabile, in quanto eccezionale, la norma dettata dall’art. 2470, comma 3, c.c. in tema di conflitto tra più acquirenti della medesima quota.
L’atto di pignoramento da notificare al debitore e alla società dovrà essere redatto, da un punto di vista strutturale, in modo simile a un atto di pignoramento immobiliare e dovrà contenere, oltre ai dati relativi alle parti, a ltitolo esecutivo e al precetto, l’indicazione e individuazione specifica della quota da assoggettare a pignoramento, l’ammontare nominale della stessa, la denominazione e la sede sociale della società, nonché l’ingiunzione prevista dall’art. 492 c.p.c. e tutti gli avvisi e avvertimenti che l’ufficiale giudiziario deve rendere al debitore esecutato (mentre nessuno di questi dovrà essere rivolto alla società).
Rimanendo in tema di termini processuali, va posta attenzione anche al deposito della prova dell’iscrizione del pignoramento nel registro delle imprese: infatti, con la sentenza n. 4751 dell’11 marzo 2016, la Corte di cassazione, seppure in un obiter dictum, ha ravvisato la possibilità di sanzionare con l’inefficacia del pignoramento, a termini dell’art. 557 c.p.c., il mancato deposito, da parte del creditore procedente, della nota di trascrizione del pignoramento entro quindici giorni dalla sua restituzione da parte dell’ufficiale giudiziario ovvero del conservatore dei pubblici registri immobiliari (a seconda che all’espletamento della formalità abbia provveduto, rispettivamente, il primo ovvero il medesimo creditore procedente).