Cassazione n. 5022/2020
La domanda di risoluzione per inadempimento nei contratti di durata è inammissibile laddove non produca effetti sostanzialmente diversi da quelli già verificatisi (cass. n. 2643 del 1968); ad esempio dopo la scadenza del termine.
Ciò non vale per il leasing traslativo i cui effetti e retroattività sono regolari dall’art. 1526 c.c.
Se pertanto tale norma non è più applicabile dopo l’entrata in vigore della Legge 124/2017.
Sul punto la Cssazione ha ritenuto di rimettere alle SU la questione se possa applicarsi per via analogica una norma inesistente al momento un cui venne ad esistenza la fattispecie concreta (nel caso di specie a’art. 72 quater LF).