Nel presente documento si illustrano i principali interventi per favorire l’accesso al credito contenuti nel D.L. 17 marzo 2020 n. 17 c.d. “Cura Italia” e nel D.L. 8 aprile 2020 n. 23 c.d.“Liquidità”, che hanno ottenuto da parte della Commissione Europea l’autorizzazione necessaria per garantire la piena operatività degli strumenti messi in campo dal Governo.
Atteso che il D.L. Liquidità ha completamente riscritto all’art. 13 le previsioni sul Fondo centrale di garanzia PMI originariamente contenute nell’art. 49 del D.L. Cura Italia, abrogandolo, le singole misure vengono commentate nel seguito sulla base dei contenuti attualmente in vigore, partendo da quelle che si presumono di maggior interesse per i colleghi.
Si tratta, anzitutto, del significativo potenziamento del Fondo centrale di garanzia PMI rivolto a lavoratori autonomi, professionisti e imprese fino a 499 dipendenti per favorire l’erogazione a loro favore, da parte dei soggetti finanziatori, di prestiti fino a 5 milioni di importo garantito. Tale misura (ora contenuta nell’art. 13 del D.L. Liquidità) è commentata nel paragrafo 1 del presente documento.
L’esposizione prosegue al paragrafo 2 con il commento della nuova garanzia SACE a copertura di finanziamenti bancari prevista sia per le imprese di grande dimensione, sia per i soggetti che abbiano esaurito il proprio plafond di 5 milioni presso il Fondo centrale di garanzia PMI (art. 1 del D.L. Liquidità).
Al paragrafo 3 sono commentate le misure c.d. di sospensione ex lege di rientri e pagamenti delle rate su finanziamenti a tutto il 30 settembre 2020 (art. 56 del D.L. Cura Italia) e le stesse misure, al paragrafo 4, sono messe a confronto con gli effetti della c.d. moratoria ABI, riaperta dal 6 marzo 2020, con particolare riguardo agli effetti sul rating delle imprese affidate.
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Vi segnalo a pg. 16:
4. Sospensione dei pagamenti, moratoria ABI e rating
Un aspetto di grande rilievo e oggetto di approfondimenti a riguarda l’effetto delle sospensioni e moratorie in termini di impatto sul Rating aziendale.
L’ABI, prima ancora che scoppiasse l’emergenza sanitaria, si era di recente espressa richiedendo un’applicazione equilibrata e non rigida delle nuove regole di Basilea e nel recente Addendum all’Accordo per il Credito 2019 – con cui sono state prontamente estese e rafforzate le moratorie – ABI e Associazioni delle Imprese firmatarie si sono impegnate a promuovere presso le Autorità competenti, sia a livello nazionale che europeo, le opportune modifiche alle attuali regole di vigilanza inerenti alle moratorie (Forbearance).
Giova sottolineare come, il 6 marzo 2020, la stessa ABI abbia pubblicato un addendum al documento sopra menzionato, estendendo l’applicazione della misura “Impresa in ripresa 2.0” ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in favore delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica Covid-19, confermando le principali caratteristiche della moratoria:
- – rate scadute da non più di 90 giorni alla presentazione della domanda;
- – sospensione pagamento quota capitale di rata di finanziamento o canone di leasing;
- – durata massima 12 mesi (salvo casi particolari);
- – non sono ammissibili posizioni che abbiano già avuto concessioni nell’arco degli ultimi 24 mesi precedenti alla presentazione della domanda;condizione necessaria è che ove sia presente garanzia, essa possa essere estesa per il periodo di ammortamento aggiuntivo;- le operazioni sono impostate su base individuale, senza alcuna forma di automatismo;
– impegno delle banche a dare risposta entro 30 giorni dalla presentazione della domanda;
– durata dell’accordo: fino al 31/12/2020.
Per ciò che concerne il Decreto “Cura Italia”, in particolare per quanto previsto all’art. 56 – “Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie Imprese colpite dall’epidemia di COVID-19”, v’è da rilevare – così come precisato nella Relazione illustrativa e riportato nella Circolare CNDCEC/FNC del 18/03/2020 – che durante il periodo di moratoria gli Intermediari devono sospendere il computo dei giorni di persistenza dell’eventuale scaduto o sconfinamento.
Nella Relazione sopra citata, viene affermato che la moratoria – che non genera nuovi o maggiori oneri per le Banche (rispetta quindi il principio della neutralità attuariale) e che riguarda crediti non deteriorati – è neutrale rispetto alle qualificazioni degli Intermediari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli Intermediari a rivedere il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria.
Chiaramente tale ultima affermazione (“salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi”) dovrebbe essere oggetto di ulteriori riflessioni e chiarimenti o modifiche, in considerazione del fatto che prevedibilmente vi saranno ulteriori elementi oggettivi di difficoltà, visto il prolungarsi dell’emergenza sanitaria e economica, nazionale nonché globale.