Con una recente pronuncia la Cassazione civile, sez. VI, (16 gennaio 2020, n. 742) ha chiarito che la persona fisica che, al di fuori dell’ambito dell’attività professionale eventualmente svolta, presta fideiussione a garanzia di un debito di un soggetto “professionale”, non può essere automaticamente esclusa dallo status di consumatore, in quanto l’accessorietà della fideiussione non rende il terzo garante mero “duplicato” del debitore principale.
Il carattere di accessorietà del contratto di fideiussione non incide sul piano della qualifica dell’attività – professionale o meno – di uno dei contraenti, in quanto ciò che rileva per l’identificazione del fideiussore nell’alveo protettivo del consumatore è che il contratto sia stipulato per finalità non inerenti allo svolgimento dell’attività professionale del terzo garante, secondo quanto previsto dal criterio generale du cui all’art. 3, comma 1, lett. a, codice del consumo.
Tale pronuncia rappresenta un importante punto di svolta della Suprema Corte rispetto all’orientamento pressoché dominante negli ultimi anni in base al quale la disciplina di tutela veniva ritenuta applicabile solo quando il contratto principale si configurava come atto di consumo e ciò perché la garanzia personale veniva considerata subordinata al debito principale cui accedeva (cfr. Corte di Giustizia 18.3.98 c-45/96, Cass. 11.01.01 n. 314, Cass. 13.5.05 n. 10107; Cass. 13.06.06 n. 13643; Cass. 29.11.11 n. 25212; Cass. 9.08.16 n. 16827; Cass. 5.12.16 n. 24846).
Ribaltando la prospettiva già adottata nel 1998, la Corte di Giustizia con le pronunce del 19.11.15 (causa c-74/15) e 14.09.16 (causa c-534/15) ha chiarito che le regole uniformi concernenti le clausole abusive devono applicarsi a “qualsiasi contratto” stipulato tra un professionista e un consumatore e che l’oggetto del contratto è irrilevante poiché è con riferimento alla qualità dei contraenti, a seconda che essi agiscano o meno nell’ambito della loro attività professionale che la Dir. 93/13 definisce i contratti ai quali essa si applica.
Con la manifesta adesione a detto revirement della Corte di Giustizia, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento ha pertanto escluso la rilevanza dell’attività svolta dal debitore principale per la qualificazione della posizione (di consumatore o meno) del fideiussore indicando come criterio per la positiva identificazione di un fideiussore nell’ambito della categoria del consumatore, la valutazione se il rapporto contrattuale di cui alla fideiussione nel concreto rientri oppure no, nell’ambito di attività estranee all’esercizio della eventuale professione specificatamente svolta dal soggetto che ha prestato la garanzia.
Andrà pertanto considerato consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tali attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di un atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. Atti strumentali in senso proprio).
Senza dubbio, gli effetti di una siffatta pronuncia sono assai rilevanti nell’ambito di applicazione della L. 3 del 2012 ed in particolare in tema di consumatore in stato di sovraindebitamento per le obbligazioni di garanzia da questo prestate in favore di un soggetto imprenditore, e segnatamente di facoltà di accesso del garante al piano del consumatore ex art. 6, co. 1 e 12 bis della L. 3/2012.
Come noto, tale possibilità era stata categoricamente esclusa dalla Giurisprudenza di merito (si veda, Trib. Bergamo 2014, Trib. Foggia 2015) sebbene non siano mancate negli ultimi anni pronunce in linea con il secondo orientamento citato della Corte di Giustizia, cui ad oggi sembra essersi definitamente allineata la Suprema Corte (Trib. Rovigo, 2015).
Ebbene sposando l’interpretazione come sopra descritta, attesa l’irrilevanza del connotato dell’accessorietà dell’obbligazione di garanzia rispetto alla qualifica soggettiva rivestita dal garante, è di certo concessa a quest’ultimo la facoltà di valutare a quale delle procedure di sovraindebitamento accedere, non essendo esclusa a priori la possibilità proporre un piano del consumatore.
Il garante – consumatore potrà, pertanto, ricorrere al piano anche ove egli abbia assunto delle obbligazioni di garanzia in favore di un debitore principale – imprenditore o professionista, poiché tale circostanza non muta la sua qualifica soggettiva che resta quella personalmente rivestita a prescindere dalla garanzia prestata.
Avv. Paolo Borrelli
Avv. Eugenia Dell’Elce