Nel caso di specie, il Nostro Assistito, ha subito nonostante l’opposizione e la richiesta di sospensione, gli effetti spregevoli di veder venduta la propria abitazione di proprietà.
Alla fine però il Tribunale di Pescara, ha ritenuto, come sostenuto dal Nostro Studio, che non vi fossero in alcun modo gli elementi essenziali per considerare quel mutuo quale valido titolo esecutivo: “Pertanto, l’accertamento demandato al giudice di merito non si potrà limitare alla natura e all’effettivo contenuto del contratto, integrato con l’atto di quietanza a saldo, ma dovrà contenere anche la verifica del requisito formale richiesto affinché l’atto possa integrare la funzione di titolo esecutivo, come esplicitato da Cass. Civ. 27 agosto 2015, n. 17194, la quale rileva che : “Al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell’articolo 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l’interpretazione di esso, integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge“
Ha così concluso sancendo che il titolo esecutivo non era idoneo a fondare l’esecuzione forzata.
Ora la Banca dovrà risarcire il Cliente del danno causatogli per averlo mandato illegittimamente fuori casa!
Alleghiamo la sentenza del Tribunale di Pescara.