Molto interessante il provvedimento del Tribunale di Milano (decreto n. 1/2021 R.G. del 3 giugno 2021, notificato il 30 luglio 2021) che presenta diversi spunti relativamente ai vari profili della transazione fiscale.
In particolare la disciplina della “omologazione forzosa”, la rilevanza del termine dal quale l’omologazione forzosa può essere disposta, gli effetti della mancata motivazione del diniego da parte del Fisco, i criteri di determinazione della convenienza della transazione, la discrezionalità dell’Amministrazione finanziaria e la proponibilità della transazione fiscale da parte delle imprese in liquidazione.
Il Tribunale di Milano (A. Paluchowski, Presidente; G. Pascale, Giudice; L. Vasile, Giudice relatore) ha omologato “forzosamente” – ai sensi dell’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 182-bis l.f. – una proposta di transazione fiscale, con la quale una società aveva offerto di soddisfare i crediti tributari (rappresentativi del 99% circa dei debiti complessivi) nella misura del 5,4%, che, seppur modesta, è comunque risultata maggiore di quella discendente dall’alternativa liquidatoria fallimentare.