Interessante ordinanza con cui la VI Sezione della Corte di cassazione, ha rilevato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, ed ha rimesso il ricorso alle Sezioni unite affinché stabiliscano «se è legittima la notificazioneeseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p., nel caso in cui l’addetto al servizio postale incaricato della notificazione abbia in precedenza attestato l’irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto».
L’udienza di discussione del ricorso è stata fissata per il 25 novembre 2021.