La Prima sezione della Cassazione in data 13 settembre 2021 n. 24641, ha respinto la richiesta di ripetizione da indebito degli interessi anatocistici e oltre soglia, giudizialmente accertati per una somma rilevante, ma senza il rispetto delle norme di rito relative all’onere della prova.
È una decisione che però suscita non poche perplessità sul quasi revirement, soprattutto guardando all’esito finale della controversia che alla fine, nonostante l’accertamento dell’ingiusto indebito, stabilisce che nulla è rimborsabile allo sfortunato correntista, affermando il seguente principio di diritto «Il diritto ex articolo 119 Dlgs 1° settembre 1993 n. 385 ad ottenere la documentazione bancaria deve essere coordinato col comma 1 dello stesso articolo, a norma de quale gli istituti di credito forniscono al cliente almeno una volta l’anno una comunicazione chiara e completa in merito allo svolgimento del rapporto».
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