La Corte stabilisce l’alternatività, ai fini dell’applicazione dell’articolo 147 della legge fallimentare, della dichiarazione di fallimento tra società “normale” anche solo se “meramente apparente” e “società occulta”, cioè realmente esistente, ma non esteriorizzata, in relazione alla diversità di presupposti e quindi nega l’estensione al socio occulto (cfr. anche Cassazione 24 marzo 1981 n. 1708).
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