Lo Studio Legale Borrelli è stata affianco a Finpac Italia per la domanda di Concordato in continuità presentata presso il Tribunale di Milano.
Il concordato ha previsto di pagare i creditori finanziari assistiti da garanzia Statale MCC (emessi ducente il Covid 2020), nei limiti della capienza dell’attivo disponibile, collocandoli in privilegio, pur prima dell’escussione da parte degli istituti della garanzia statale.
Questo interpretando in via prudenziale e cautelativa per la propria Cliente, i più recenti indirizzi di di dottrina e giurisprudenza.
La scelta di accordare natura privilegiata del credito di Mediocredito ai sensi dell’art. art. 9, comma 5, d. lgs. n. 123/1998, e principalmente dopo l’intervento del d.l. n. 3 del 2015, convertito dalla legge n. 33 del 2015, che al terzo comma dell’art. 8bis stabilisce: “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l’efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni” ha permesso al Tribunale di Milano di ammettere il Concordato.
Il provvedimento è presente in versione integrale al seguente link: