A due anni dal suo esordio, con il D.L. n.34/2020 (c.d. Decreto “Rilancio”), il “Superbonus 110%” continua ad essere un forte motore nel mercato e di conseguenza oggetto di puntellamenti normativi e variazione nei termini e nel sistema dei controlli.
Fra tanti discorsi sui mille usi e vantaggi del Superbonus, troppo spesso sono ignorati i pericoli di un suo distratto utilizzo. La delicatezza della misura richiede ancora più attenzione per i rischi che si nascondono dietro errori e violazioni nell’utilizzo di detrazioni fiscali.
1. COS’É IL SUPERBONUS?
Quella introdotta dal Decreto Rilancio del 2020 è una agevolazione fiscale, volta a incentivare una migliore efficienza e sicurezza delle abitazioni.
Più nello specifico, consiste in una detrazione Irpef e Ires per specifici lavori edili e dunque per le relative spese sostenute dal 1° luglio 2020 al (ad oggi) 31 dicembre 2023, scendendo poi al 70% nel 2024 ed al 65% nel 2025, da recuperare nella propria dichiarazione dei redditi in 4 o 5 anni.
Tuttavia, a sancirne il reale successo è stata la possibilità di trasferire il credito a terzi tramite l’opzione della cessione ovvero per mezzo dello sconto nella fattura del fornitore.
2. GLI INTERVENTI AMMESSI ed i BENEFICIARI
Innanzitutto è bene fugare i dubbi sulla terminologia che di frequente si utilizza in maniera impropria e che può confondere le idee; il Superbonus consta di due distinte tipologie: il Super SismaBonus, dedicato all’adeguamento antisismico; ed il Super EcoBonus che ha a riguardo l’efficientamento energetico.
Quest’ultimo è sicuramente il più utilizzato sinora, ma anche quello più articolato e ricco di condizioni che meritano attenzione.
Innanzitutto, i soggetti che possono chiedere l’agevolazione sono:
- Condomìni e Persone Fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa) per: interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche»;
- Persone fisiche, (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni), su unità immobiliari, ma per interventi per il risparmio energetico «qualificato», comprensivo dei nuovi interventi «trainanti», ma per un massimo di 2 unità immobiliari» a meno che non siano stati effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
- IACP (Istituti autonomi case popolari) o dagli enti con le stesse finalità;
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- Onlus, Organizzazioni di Volontariato ed Associazioni di promozione sociale;
- Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (limitatamente ai lavori
destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi).
Quanto agli interventi che possono essere oggetto dell’agevolazione, è prevista una categorizzazione tra:
- Interventi Trainanti:
-
-
-
-
-
-
-
- Isolamento termico dell’edificio (sia plurifamiliare che unifamiliare);
- Sostituzione degli impianti termici con impianti centralizzati oppure su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti
-
-
-
-
-
-
- Interventi Trainati: Solo alcuni esempi
-
-
-
-
-
-
-
- Sostituzione degli infissi
- Schermature solari
- Installazione di impianti fotovoltaici
- Sistemi di accumulo
- Colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
- Impianti di domotica
- Eliminazione delle barriere architettoniche
-
-
-
-
-
-
La distinzione acquista significato pratico tenendo in considerazione che soltanto qualora si sia predisposto un intervento trainante si può poi accedere alle agevolazioni per altri interventi trainati.
Mentre i primi però, vengono certamente ammessi alla detrazione nella misura del 110%, da dividersi in cinque rate annuali di pari importo (quattro per le spese sostenute nel 2022), i secondi possono comunque godere dell’agevolazione, ma solo se svolti contestualmente ai Trainanti.
Unica eccezione, che dunque garantisce la detrazione anche ai soli interventi trainati, sorge qualora la realizzazione di interventi trainanti sull’immobile vada a nuocere ad eventuali tutele paesaggistiche, culturali, urbanistiche o ambientali.
3. IL SISTEMA DI CONTROLLO
Inoltrata la richiesta, l’Agenzia delle Entrate procede a verificare i documenti predisposti per accertare la sussistenza del diritto all’agevolazione. I controlli sono soggetti a termini, nel dettaglio: cinque anni, ma fino a otto anni se si è in presenza di crediti inesistenti utilizzati in compensazione.
Qualora, successivamente alla fruizione, l’AdE accerti la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, provvede al recupero dell’importo, maggiorato degli interessi previsti dall’art.20 DPR n.602/1973 e delle sanzioni di cui all’art.13 d.lgs. n.471/1997
Importo + Interessi + Sanzioni
I controlli muoveranno sia in direzione delle detrazioni esposte in dichiarazione, eventualmente poi oggetto di Avviso di Accertamento, sia verso i crediti ceduti, che saranno oggetto di Atto di Recupero.
La stessa AdE, ha emanato, con circolare, gli elementi cui presterà maggiore attenzione nel controllo:
-
- Fatture / Ricevute fiscali delle spese sostenute per gli interventi
- Ricevute dei bonifici con i quali sono stati pagati i lavori;
- Delibera dell’assemblea condominiale per lavori su parti comuni degli edifici;
- Asseverazione tecnica trasmessa all’ENEA per interventi di miglioramento energetico;
- Asseverazione tecnica per gli interventi antisismici.
É bene però ricordare che, non solo i contribuenti rischiano di incorrere in accertamenti e sanzioni, ma sotto vari profili, rischiano anche gli asseveratori ed i tecnici.
4. LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Le violazioni fiscali, salve le più gravi ipotesi penali che di seguito presenteremo, sono sempre classificabili come violazioni di norme amministrative.
Normalmente, in ambito amministrativo, sussiste il criterio della personalità della responsabilità, da imputarsi al singolo soggetto che ha commesso l’illecito. Tuttavia, all’Art.9 del D.Lgs. 472/1997, sono previste delle forme di Concorso.
A tal proposito, l’AdE, nella circolare 16/E, ha ricordato che il controllo effettuato nei confronti dei beneficiari del bonus 110%, può inevitabilmente coinvolgere anche i fornitori o gli impresari concorsi nella violazione, che, in caso di accertato concorso, saranno chiamati a rispondere in solido della sanzione applicata nonché del recupero del valore sulla detrazione illegittimamente operata e dei relativi interessi.
In particolare, di seguito si riportano le singole violazioni e le relative sanzioni:
-
-
-
- L’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi nel caso in cui siano dovute imposte:
Sanzione dal 120 al 240% delle imposte dovute e una da 250,00 a 1.000,00 euro nel caso in cui non siano dovute le imposte. - Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione
Sanzione pari al 30% del credito utilizzato. - Cessione del credito:
Salvi i casi di reato, la sanzione corrisponde all’omesso versamento - Asseverazione o Attestazione infedele:
Sanzione da un minimo di 2.000 euro fino ad un massimo di 15.000 euro - Rilascio visto di conformità infedele:
Sanzione amministrativa da 258,00 ad euro 2.582,00 nei casi meno rilevanti, in casi più gravi scatta la sospensione o l’inibizione al rilascio del visto
- L’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi nel caso in cui siano dovute imposte:
-
-
5. LE PIU’ GRAVI PREVISIONI PENALI
In capo all’Impresa, qualora emetta le fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile il reato di cui all’Art.8 D.lgs. 74/2000. La norma prevede la reclusione da quattro a otto anni.
Un ulteriore profilo penale (“indebita compensazione di crediti inesistenti”) si realizza nei casi di illecita fruizione del bonus ove l’importo compensato superi i 50.000 euro per il quale è prevista la reclusione da 1 anno e sei mesi fino a 6 anni.
In alternativa, sarebbe rilevabile, in presenza di false fatturazioni volte a creare artifizio di una operazione oggettivamente e soggettivamente inesistente, la contestazione di Truffa aggravata ai danni dello stato, ex Art. 640-bis del Codice Penale che prevede la reclusione da 2 a 7 anni
Tuttavia, va precisato che questo avrà un carattere residuale, poiché la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n.1235/2011 ha sancito il principio secondo il quale i reati in materia fiscale di cui agli Art. 2 e 8 Dlgs 74/2000 sopra citati sono speciali rispetto al delitto di truffa aggravata a danno dello Stato.
Da ultimo, è stato introdotto, dal DL 13/2022, il co.13-bis all’Art.119 sul Decreto Rilancio, che prevede come, nel caso di gravi omissioni o condotte fraudolente nell’elaborazione dell’asseverazione, i tecnici rischiano multe fino a 100mila e la reclusione da 2 a 5 anni.
In particolare, il tecnico abilitato che attesti il falso o ometta informazioni nelle asseverazioni sul rispetto dei requisiti e sulla congruità delle spese rischia multe da 50 a 100mila euro, e la reclusione da 2 a 5 anni.
6. L’IMPORTANZA DI FARSI ASSISTERE
Alla luce dei fragili equilibri sopra esposti, che possono portare a gravi conseguenze, è fondamentale per imprese, contribuenti e professionisti farsi assistere durante tutto il percorso legato alla fruizione dell’agevolazione fiscale.
Lo Studio Legale Borrelli, con l’esperienza maturata, segue sin dalla sua origine gli sviluppi della normativa del Superbonus 110%, affiancando molte realtà impegnate nell’edilizia che si sono fatte assistere per raggiungere, evitando errori o problemi di sorta, alla conclusione dei loro lavori.
Luca Di Norscia