Può il committente di un appalto ispezionare il cantiere a suo piacimento?
Nel contratto di appalto, il committente è colui che affida ad un imprenditore (appaltatore), il compito di realizzare un’opera o un servizio con organizzazione e mezzi propri, e a proprio rischio, in cambio di un corrispettivo in danaro.
L’utilizzo della propria organizzazione e dei propri mezzi, unitamente all’accollo dei rischi che la realizzazione dell’opera porta con sé, pone in capo all’appaltatore un’autonomia decisionale decisamente rilevante e che difficilmente tollera ingerenze.
Pur tuttavia, il committente, quale soggetto interessato al corretto svolgimento dei lavori, è tutelato dall’ordinamento nel suo diritto ad accedere al cantiere e prendere visione dello svolgimento dei lavori, così come quello di verificarne la corretta esecuzione.
Tale tutela è disciplinata dal Codice Civile all’art.1662 che al primo comma così recita: “Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato.” Quanto al contenuto del “diritto di controllare”, si può didascalicamente considerare come la facoltà di visionare ed ispezionare sia le attrezzature, sia i materiali utilizzati dall’appaltatore nel processo di costruzione, sia il procedimento stesso e la costruzione che ne risulta.
Questo diritto inevitabilmente entra in contrasto, o quantomeno in rapporto dialettico con il potere decisionale dell’appaltatore, che pure conserva autonomia nella realizzazione del lavoro, ragion per cui il diritto del committente al controllo e alla verifica in corso d’opera dovrà allora conciliarsi con le esigenze economiche e tecniche dell’imprenditore.
Alla stregua di ciò, questo diritto non potrà essere esercitato in maniera vessatoria, abusando della sua posizione di supremazia, con la conseguenza di creare fastidi, turbative o disagi, non giustificati o non ragionevoli, nell’esecuzione dei lavori.
In sostanza, andrà sempre esercitato seguendo il principio della buona fede verso la controparte.
Eppure, a ben vedere questo diritto/potere del committente assume l’aspetto tipico del diritto potestativo, per il quale l’appaltatore viene posto, di fatto, in una condizione di sostanziale soggezione.
L’appaltatore, che come abbiamo detto conserva un ampio potere decisionale sulla realizzazione dell’opera, soggiace al diritto del committente di controllo dei lavori.
Tuttavia, ciò non significa che il committente può liberamente esser presente nel cantiere senza necessitare di autorizzazione alcuna, egli infatti, deve ricevere il preventivo nulla osta dal Direttore dei Lavori, che ha piena discrezionalità nel concederlo, a garanzie delle esigenze che il cantiere richiede.
Ottenuto il nulla osta dal Direttore dei Lavori, come ogni altro autorizzato all’accesso, deve in ogni caso sottostare alle regole di sicurezza per potervi accedere, rimettendosi alle procedure del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), predisposto dal Direttore dei lavori o dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).
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