Nel nuovo Codice della Crisi, entrato in vigore con due anni di ritardo e tribolazione solo il 15 di Luglio è scomparsa una disposizione molto importante che negli anni precedenti aveva caratterizzato le procedure concorsuali ed in particolare il Concordato Preventivo e gli Accordi di ristrutturazione del debito.
Il riferimento è, nell’ambito della Transazione Fiscale, a quello che era il divieto di garantire un trattamento satisfattivo migliore, in termini di percentuale, tempo di pagamento e garanzie proposte, ai creditori con un privilegio di rango inferiore.
In questo modo, nella redazione di un Accordo o di un Concordato, talvolta tale limite impediva di giungere ad una soluzione ottimale, fino anche ad impedire di raggiungere le maggioranze previste per l’omologazione, creando un danno importante al mercato in favore della soddisfazione dell’erario.
Questo vincolo, che era previsto all’Art. 182-ter della fu Legge Fallimentare, è scomparso con il nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza, che ha deciso di trattare la transazione fiscale in due distinti articoli, uno specifico per gli Accordi di Ristrutturazione del Debito, ed uno per il Concordato Preventivo, rispettivamente l’Art.63 ed 88.
Nell’assenza di tale divieto, l’unico vero limite per accedere alla transazione fiscale è diventato quello di garantire un trattamento conveniente (nel solo caso di concordato liquidatorio) o, meglio ancora, “non deteriore” rispetto a quanto non risulterebbe dall’ipotesi liquidatoria, per le soluzioni che mirino ad una continuità.
Questa valutazione della convenienza richiede l’attestazione di un professionista, con determinati requisiti elencati dal codice, ed il suo stesso giudizio subisce comunque un vaglio di correttezza del Tribunale, ma è innegabile che sia requisito di non difficile soddisfazione, preso atto che la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale può essere facilmente garantita attraverso un apporto, anche minimo, di finanza esterna da parte di terzi.
Oltretutto, il Tribunale, in tale giudizio, può essere anche un aiuto per il debitore poiché è previsto un suo intervento anche qualora l’amministrazione-creditore pubblico si rifiuti di approvare il piano, attuando una omologazione forzosa quando l’approvazione risulti necessaria al raggiungimento delle maggioranze di legge e sia dimostrato il requisito della convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.
Un agile accesso alla transazione fiscale, rende sicuramente più agevole l’utilizzo di strumenti per la risoluzione della crisi d’Impresa, la cui predisposizione però, rimane opera complessa e delicata, e solo la cooperazione degli advisor legali e finanziari può assicurare un corretto equilibrio ed il raggiungimento dell’obiettivo.