Pubblichiamo il contributo dell’Avv. Paolo Borrelli ed il Dott. Costantino Bortone per MySolution sulla tutela degli interessi meritevoli nel trust.
Premessa
Il tema oggetto dell’odierna analisi verte sull’individuazione dell’interesse meritevole e la sua liceità.
Il concetto stesso di “interessi meritevoli di tutela” risulta segnato dal progressivo mutamento del contesto politico, economico e culturale del nostro Paese. Le vicende socio-culturali pertanto incidono sull’interpretazione dei negozi atipici passando dal riconoscimento del superiore interesse collettivo, espresso, tra gli altri, nel parametro dell’utilità sociale ad una mera valutazione negativa di non illiceità.
Il quadro degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali ha evidenziato, nel corso degli anni, sostanziali difficoltà interpretative e cambiamenti di rotta, ad oggi ancora del tutto irrisolti se non nei limiti di quanto diremo appresso.
L’interpretazione degli interessi meritevoli incide direttamente sull’istituto del trust ma anche sul “vincolo di destinazione” di cui all’art. 2645-ter c.c. introdotto con il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 (c.d. decreto milleproroghe) che da molti è stato de6nito il “trust all’italiana” e, seppur tra loro molto differenti, le conseguenze sono simili qualora gli interessi perseguiti siano privi di meritevolezza.
La meritevolezza degli interessi nel Trust
Il trust è un negozio atipico riconosciuto nel nostro ordinamento in virtù della convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 in cui il disponente (o settlor) imprime un vincolo di destinazione ad un complesso di beni che vengono trasferiti temporaneamente ad un soggetto fiduciario, il trustee, e destinati a beneficio di altri soggetti (beneficiary).
ATTENZIONE:
Se da una parte esso trova forza ed applicazione in ragione della ratifica della citata convenzione, dall’altra bisogna avere particolare attenzione a,nché il suo inserimento non impatti con le leggi italiane. Sarà quindi importante svolgere una compiuta indagine sul programma negoziale e vagliare la compatibilità del trust e degli atti collegati (nonché della legge straniera scelta dalle parti), individuando gli interessi che il nostro ordinamento considera meritevoli di tutela.
Ma per l’appunto quali sono questi interessi meritevoli? Il legislatore non ha mai spiegato cosa intendesse esattamente con l’espressione “interessi meritevoli di tutela”, ma essa è stata esplicitata nel corso del tempo dall’interpretazione dei giuristi e dei giudici e che oggi ci porta a darle questo significato:
- in primo luogo le parti non possono creare contratti che siano in qualunque modo contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume, dato che un contratto del genere non potrebbe certamente essere riconosciuto come valido e meritevole di tutela dall’ordinamento giuridico (Tribunale di Reggio Emilia sentenza del 26 marzo 2007 e Trib. Lecco, decr. del 26 aprile 2012);
- affinché un contratto creato da privati possa essere riconosciuto dall’ordinamento giuridico, esso deve rispondere ad una utilità non solo ed esclusivamente limitata alle parti che lo hanno stipulato, bensì deve, almeno a livello potenziale, rispondere ad un’utilità e ad una funzione economico-sociale anche di altri soggetti in futuro e per la società in generale;
- infine gli interessi devono essere leciti.
Nel corso degli anni si è assistito ad un processo di depotenziamento del concetto di meritevolezza, che ha condotto ad una sostanziale identificazione dello stesso con il concetto di liceità e cioè sono meritevoli gli interessi che non sono illeciti.
In ogni caso ogni qualvolta ci troveremo davanti all’istituzione di un nuovo trust riteniamo che, oltre alle valutazioni descritte precedentemente, bisogna fare una valutazione soggettiva della volontà del disponente e comparare, caso per caso, i diversi interessi in gioco “ed in particolare confrontando l’interesse realizzato in concreto dal trust rispetto a quello sacricato dai creditori, dal disponente e dagli altri soggetti estranei ad esso” (Trib. Reggio Emilia, decr. del 12 maggio 2014).
Per cui le tre fasi che dovranno essere seguite nella redazione di un trust saranno:
- analizzare e veri6care che l’indicazione dello scopo formalmente perseguito dal trust si identifichi con quello perseguito concretamente dal soggetto disponente,
- verificare che quest’ultimo sia lecito e non contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon costume,
- infine comparare tale interesse con il sacrificio eventualmente chiesto ai creditori estranei (tenuto conto del disposto dell’art. 2740 c.c.).
In questo modo il trust redatto sarà certamente ineccepibile ed inattaccabile sul piano giurisdizionale. Alcuni esempi di interessi meritevoli del trust:
- durante la fase di svolgimento del rapporto coniugale la costituzione di un trust potrebbe avere quali obiettivi meritevoli:
- che il patrimonio familiare sia destinato a garantire ai propri discendenti la migliore qualità di vita possibile (venga data priorità alle inclinazioni ed esigenze di ogni figlio sia legittimo che naturale);
- che il patrimonio familiare sia protetto da interferenza di terzi soggetti (es. figli separati);
- che il patrimonio familiare sia oculatamente amministrato in modo che sia assicurata la migliore redditività possibile (in caso di premorienza dei genitori con figli minori);
- durante la fase di rottura del rapporto coniugale il trust potrebbe essere una soluzione al fine di tutelare il patrimonio della coppia a beneficio della prole.
Conseguenza dei trust “non meritevoli”
Qualora si istituissero trust che non rispettino i principi sopra indicati, allora questi potranno essere dichiarati nulli o ine,caci (dopo avvio di un giudizio). Interessante su questo tema la sentenza del 22 gennaio 2014 del Tribunale di Trieste, sezione civile, che ha disconosciuto la legittimità di un trust, regolato dalla legge di Jersey, istituito dal disponente al solo scopo di garantire a se stesso “un fondo di accumulo che provveda alla sua serenità economica, garantendogli ed assicurandogli il mantenimento dell’attuale tenore di vita anche negli anni successivi al ritiro della vita lavorativa”.
I giudici contestando nel merito quanto riportato nell’atto istitutivo del trust, affermano che:
- ai sensi dell’art. 1322 c.c. l’utilizzo di istituti giuridici atipici al nostro ordinamento (quali i trust) possono essere utilizzati purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela e “garantire il tenore di vita del disponente” rende nei fatti il trust privo di adeguata causa giustificatrice ed insufficiente a giusti6care la compressione della tutela del ceto creditorio.
Altro caso è la sentenza del Tribunale Piacenza (6 luglio 2015, n. 539) che ha statuito:
- “attesa la natura gratuita del trust, istituito per soddisfare le esigenze familiari, tenuto conto che per gli atti di disposizione a titolo gratuito è sufficiente la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che, mediante tale atto, si sta arrecando alle ragioni creditorie, si rilevava come il trust oggetto di causa era stato costituito posteriormente al sorgere del credito e contestualmente all’aggravamento della situazione finanziaria della TRUST TRUSTEE SETTLOR società di cui la resistente era amministratrice. Tale ruolo di certo consentiva alla resistente di essere edotta della situazione e dei rischi di aggressione ai beni immobili, sì da poter presumere fondatamente che l’atto fosse stato preordinato a mettere al riparo il patrimonio immobiliare. Di talché, veniva accolta la domanda revocatoria”.
Conclusioni
È importante, nel redigere un atto di trust, porre grande attenzione nell’analisi della causa negoziale e della sua compatibilità con quanto detto sopra per evitare le conseguenze descritte nel paragrafo precedente. È importante che l’atto persegua appunto interessi meritevoli di tutela secondo il nostro ordinamento.
La raccomandazione è di diffidare dagli atti istitutivi “fai da te” e assolutamente non procedere con il “copia ed incolla” di atti di trust che sono stati istituiti con interessi e scopi totalmente differenti e neanche improvvisare interessi e scopi meritevoli che alla 6ne non lo sono (ad esempio: inserire nel trust come finalità l’ottenimento di un risparmio fiscale).
Pertanto saranno leciti tutti gli atti di trust che in concreto perseguono effettivamente interessi meritevoli (famigliari, persone con disabilità, liquidatori in materia fallimentare o in ausilio di procedure concorsuali) purché non tentino di frodare i creditori ovvero sottrarre somme al fisco e/o a violare le norme inderogabili in tema di successione e/o perseguire interessi illeciti.
In tale caso il trust adempirà alla sua funzione e creerà un vincolo stabile di segregazione su un complesso di beni legato da un rapporto fiduciario con il trustee ed inaggredibile dai creditori del disponente o dei benificiari.