La Composizione Negoziata è stata introdotta dal Nuovo Codice della Crisi D’Impresa ed è un procedimento che serve ad anticipare l’emersione di una crisi reversibile dell’impresa ovvero di attestare definitivamente la impossibilità di proseguire l’attività che successivamente potrà sfociare nella Liquidazione Giudiziale.
Ecco i passaggi chiave:
Istanza del Debitore: Il debitore può presentare un’istanza per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell’impresa. Il collegio fissa un termine non superiore a novanta giorni, prorogabile fino a un massimo di ulteriori novanta giorni in caso di positivi riscontri delle trattative (Art. 19, comma 1).
Relazione sulla Situazione dell’Impresa: Il collegio acquisisce dal debitore una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa, nonché un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali (Art. 19, comma 2).
Attestazione della Veridicità dei Dati Aziendali: Se il debitore intende presentare domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo, il collegio può attestare la veridicità dei dati aziendali (Art. 19, comma 3).
Accordo con i Creditori: L’accordo con i creditori deve avere forma scritta, è depositato presso l’organismo e non è estensibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto. L’accordo produce gli stessi effetti degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento e può essere iscritto nel registro delle imprese su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori interessati (Art. 19, comma 4).
Procedura in Caso di Domanda di Liquidazione Giudiziale: Se durante il termine fissato per la composizione negoziata viene presentata una domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale da soggetti diversi dal debitore, la domanda viene definita dal tribunale all’esito del decorso dei termini, ma il tribunale può compiere le attività istruttorie ritenute necessarie (Art. 19, comma 4-bis).
Conclusione del Procedimento: Se allo scadere del termine non è stato concluso un accordo con i creditori e permane uno stato di crisi, il collegio invita il debitore a presentare domanda di accesso ad una delle procedure previste dall’articolo 37 nel termine di trenta giorni (Art. 21, comma 1).
Questi punti riassumono i principali aspetti della composizione negoziata della crisi d’impresa.
L’importante è anticipare il più possibile il momento di emersione della crisi per dalle alla società il maggior numero di possibilità!
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