La Corte di Cassazione, con l’importante ordinanza n. 20900 del 26 luglio 2024, ha ribadito un principio fondamentale in materia di sponsorizzazioni sportive dilettantistiche: questi costi sono sempre deducibili entro il limite di 200.000 euro annui, senza possibilità di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria.
La presunzione assoluta di deducibilità
Secondo i giudici di legittimità, l’art. 90 comma 8 della L. 289/2002 ha introdotto una vera e propria presunzione legale assoluta sulla natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione. Questo significa che, una volta rispettati i requisiti di base previsti dalla norma, l’Agenzia delle Entrate non può contestare né l’inerenza né la congruità di tali costi.
I requisiti necessari
Per beneficiare di questa presunzione assoluta è sufficiente che:
1. Il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica
2. Sia rispettato il limite quantitativo di spesa (200.000 euro)
3. La sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor
4. Il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente svolto l’attività promozionale
Non serve dimostrare il ritorno commerciale
La Cassazione ha chiarito che non è necessario dimostrare un diretto ritorno commerciale dell’investimento pubblicitario. L’inerenza di questi costi è infatti di natura qualitativa e non quantitativa: non serve provare che la spesa abbia generato specifici ricavi.
Impossibile contestare la congruità
Secondo la Corte, nel campo delle sponsorizzazioni è “improponibile, se non impossibile” stabilire quale sia l’ammontare “congruo” di una sponsorizzazione. Queste spese vengono infatti sostenute nella prospettiva di aumentare i ricavi, senza alcuna garanzia che tale obiettivo venga effettivamente raggiunto.
Una scelta imprenditoriale non sindacabile
La decisione dell’imprenditore di promuovere il proprio marchio attraverso lo sport dilettantistico rappresenta una scelta gestionale che non può essere messa in discussione dal Fisco. Non rileva nemmeno l’eventuale sproporzione tra il costo sostenuto e l’utilità derivante dalla pubblicità.
Una norma speciale con finalità agevolative
I giudici hanno sottolineato come l’art. 90 rappresenti una norma speciale, che deroga al regime ordinario di deducibilità dei costi. La ratio è quella di incentivare gli investimenti nello sport dilettantistico, considerato un settore di rilevanza sociale e costituzionale meritevole di tutela.
Conclusioni
La sentenza rafforza ulteriormente la posizione delle imprese che scelgono di sostenere lo sport dilettantistico attraverso le sponsorizzazioni. Entro i limiti previsti dalla legge, questi investimenti godono di una protezione assoluta sul piano fiscale, senza necessità di dover giustificare la loro convenienza economica o il loro ritorno commerciale.
Una decisione che conferma come il legislatore abbia voluto utilizzare la leva fiscale per favorire il sostegno privato allo sport di base, considerandolo un obiettivo di interesse generale meritevole di specifiche agevolazioni.