Il recente decreto correttivo bis (D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136) ha introdotto importanti novità in materia di cram down e transazione fiscale negli strumenti di regolazione della crisi d’impresa. Le principali modifiche riguardano:
1. Accordi di ristrutturazione del debito:
– Viene confermata la possibilità di omologazione forzosa anche in caso di diniego espresso dell’amministrazione finanziaria
– Il soddisfacimento dei crediti fiscali deve essere almeno pari al 50%
– Sono introdotte limitazioni all’utilizzo del cram down quando il debito tributario supera l’80% del totale
2. Concordato preventivo:
– Viene chiarito che il cram down è applicabile sia al concordato liquidatorio che in continuità
– Nel concordato in continuità è sufficiente che il trattamento non sia deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria
– Sono previste specifiche modalità di calcolo delle maggioranze escludendo le classi dei creditori pubblici
3. Composizione negoziata:
– Viene introdotta per la prima volta la possibilità di transazione fiscale
– È richiesta una relazione di un professionista indipendente sulla convenienza
– Non è previsto il cram down ma solo l’accordo consensuale
4. Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione:
– Viene estesa anche a questo strumento la possibilità di transazione fiscale
– È necessario il trattamento non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria
– Non è ammesso il cram down vista la natura consensuale dello strumento
Le modifiche mirano a rendere più efficaci gli strumenti di gestione della crisi, bilanciando la tutela dei crediti erariali con le esigenze di risanamento delle imprese. L’efficacia pratica dipenderà dall’applicazione giurisprudenziale e dalla capacità degli operatori di utilizzare correttamente questi strumenti.